Proprio come ti avevamo accennato noi di Studio Teorema, continuiamo a parlare di questa norma “bella e impossibile” e lo faremo andando a soffermarci su alcune delle questioni su cui la norma interviene. Vediamole di seguito.

Le tolleranze

L’dea di ampliare il regime delle tolleranze era davvero sembrata buona, in quanto riconosceva in maniera eloquente la prassi di non ritenere modifiche quelle lievi difformità eseguite in fase di progettazione e/o esecuzione, in quanto non sono modifiche e di conseguenza non necessitano di essere sanate.

La sanabilità ex giurisprudenziale

È bene anche soffermarsi sulla tanto discussa sanatoria “giurisprudenziale”, al quale è stato dato il valore di norma, tenendo di conto di quanto già fatto da alcune regioni e di quanto si pone obiettivo di fare il futuro nuovo Testo Unico delle Costruzioni.

Abusi paesaggistici

Sulle note rivoluzionarie, è anche il riconoscimento della sanabilità degli abusi paesaggistici con aumento di volume e superficie, spesso al centro di dispute feroci tra cittadino e pubblica amministrazione. Resta da vedere se poi la soluzione sarà finale o se rientrerà dalla finestra ciò che si è cercato di far uscire dalla porta.

Separazione tra condominio e singola unità immobiliare

Importante è anche aver chiarito la differenza tra la conformità della proprietà privata, della singola unità immobiliare, e quella comune, qui intesa come condominiale. Non era certamente sempre chiaro.

Nessun condono

Va fatto un plauso al legislatore che ha introdotto una modifica per certi versi sostanziale della norma, mettendola a regime, senza dover ricorrere alla pratica del condono, limitato e derogatorio. La norma a regime consentirà di accedere alla sanabilità di molte situazioni senza corse dell’ultimo momento, con un decorso applicativo più meditato.

Stando a quanto detto finora, si è trattato di tutta una serie di azioni che potevano essere un passo verso un vero e proprio percorso finalizzato al riordino funzionale della materia edilizia-urbanistica, stratificatasi nel corso degli anni a seguito di una serie di provvedimenti non sempre chiari e spesso non convincenti.

Ad oggi è possibile dire che le intenzioni erano buone ma la loro trasformazione in pratica un po’ meno. Se l’efficacia di un provvedimento si misura dai risultati, ad oggi si può facilmente capire che non ce ne sono, ma non si sa cosa potrebbe accadere prossimamente. Di certo c’è molta confusione e con un appeal della norma che si è rivelato nettamente inferiore a quello atteso.

Di certo ti stai chiedendo perché, e la risposta potrebbe essere ricercata nel fatto che nella formulazione della norma, in alcune sue mancanze, si è avvertita una certa timidezza del legislatore, che si è trovato in balia di soggetti che hanno trattato l’argomento spesso invocando invocato concetti come “etica”, “principio” e “morale”, e condizionando la norma ad un “vorrei ma non posso” che ha partorito una legge ambigua, non sempre coerente per tempi e modi di applicazione e certamente subordinata a chi la dovrà recepire.

In conclusione possiamo parlare di occasione persa? Non è detta ancora l’ultima parola possiamo dire, in quanto occorre almeno completare il passaggio di adozione regionale e comunale prima di esprimere una sentenza tombale sulla questione. Dando uno sguardo al futuro quindi, bisogna attendere ulteriori sviluppi sperando si faccia chiarezza il prima possibile.